IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2007; 
  Vista  la  direttiva  2006/66/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e  ai
rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 settembre 2008; 
  Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 novembre 2008; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia  e
delle finanze, dell'interno, dello sviluppo  economico,  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  e  per  i  rapporti  con  le
regioni; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina l'immissione  sul  mercato  delle
pile e degli accumulatori di cui al comma 2, nonche' la raccolta,  il
trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di
accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e
di riciclaggio. 
  2. Il presente decreto si applica alle pile  e  agli  accumulatori,
come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a),  indipendentemente
dalla forma, dal volume, dal peso,  dalla  composizione  materiale  o
dall'uso cui sono destinati. 
  3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al  decreto  legislativo
24 giugno 2003, n. 209, e  successive  modificazioni,  e  di  cui  al
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 
  4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le
pile e gli accumulatori utilizzati in: 
   a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali
della sicurezza  nazionale,  armi,  munizioni  e  materiale  bellico,
purche' destinati a fini specificamente militari; 
   b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio. 
 
          Avvertenza: 
             - Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
             - Per le direttive CEE vengono forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
             -  L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
             - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
             - La legge 25 febbraio 2008, n. 34, e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2008, n. 56, S.O. 
             - La direttiva 2006/66/CE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          26 settembre 2006, n. L 266. 
             - La direttiva 91/157/CEE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          26 marzo 1991, n. L 78. 
          Nota all'art. 1: 
             -  Il  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  209,
          recante: «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai
          veicoli fuori uso» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
          agosto 2003, n. 182, S.O».